25 gennaio 2016 – 25 gennaio 2021:
5 anni dal rapimento di Giulio Regeni e dall’inizio del percorso di tortura che l’ha portato alla morte.
Siamo vicini ai genitori e alla sorella di Giulio e con loro chiediamo con forza alle istituzioni del nostro paese
· Verità e Giustizia per Giulio;
· Richiamo dell’ambasciatore in Egitto – “Richiamare l’ambasciatore oggi è l’unica strada percorribile, non solo per ottenere giustizia per Giulio e per tutti gli altri Giuli, ma per salvare la dignità del nostro paese e di chi lo governa”;
· Stop ad accordi con chi tortura – e in Egitto la tortura da parte di polizia e servizi segreti è pratica costante.
I genitori di Giulio Regeni hanno fatto un esposto denuncia contro il governo italiano per aver contravvenuto alla legge n. 185 del 9 luglio 1990, riportata sul retro, che vieta l'esportazione di armi verso Paesi, i cui governi sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e il governo egiziano rientra certamente tra quelli che si sono macchiati di queste violazioni.
Sosteniamo in pieno questa loro azione e ricordiamo che i governi italiani hanno trasgredito in più di un’occasione al dettato di questa legge per quanto riguarda esportazioni e importazioni almeno con Egitto, Arabia Saudita, Israele.
Invitiamo tutti a rispondere all’appello del collettivo GiulioSiamoNoi legato alla famiglia Regeni:
Vi chiediamo di fare un post su faceBook o su tweet
il giorno 25 gennaio 2021 con una foto, un'immagine, una clip video
scrivendo su un supporto giallo una frase che chieda verità e giustizia
per Giulio, il ritiro dell'ambasciatore e stop accordi con chi tortura
Le frasi possono comparire su cartelli, fogli, anche su una mano,
su una maglietta, insomma su qualsiasi supporto giallo
il tutto andrà postato con gli #
#StopAccordiconchiTortura
#VeritàeGiustiziaperGiulio
#RichiamoAmbasciatore
Vi preghiamo di taggare il Presidente Conte, la Farnesina,
il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e @GiulioSiamoNoi
Rilanceremo sui social i vostri tweet e post.
Vi ringraziamo per il vostro prezioso sostegno
Un abbraccio dal Collettivo GiulioSiamoNoi
La legge n. 185 del 9 luglio 1990, “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”
Nel capo 1 all’articolo 1 recita:
L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali…
L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali….
L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato…; b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione; c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea; d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paesi…
L’articolo 2 indica quali siano da considerarsi materiali di armamento:
armi nucleari, biologiche e chimiche; armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; polveri, esplosivi…; sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare…
L’articolo 4 si istituisce il Registro
nazionale delle
imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, prescrivendo che solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento….
Infine si stabilisce che il Parlamento deve essere informato (art.
5) dal Presidente
del Consiglio dei ministri con
propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni
autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente… I Ministri degli affari esteri,
dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero,
per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di
cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale
allega tali relazioni alla relazione al Parlamento
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